Con la risposta a interpello n. 296 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il riscatto dell’intera posizione previdenziale, sotto forma di capitale, di quanto maturato alla data del disinvestimento, non si realizza una sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato e, pertanto, tale reddito non può essere ricompreso tra le ”altre remunerazioni analoghe”. Gli importi in questione sono, invece, riconducibili alle ”altre remunerazioni analoghe” ai ”salari” e agli ”stipendi”.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


