Con la risposta a interpello n. 296 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che allorquando non sono ancora maturati i diritti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ma viene semplicemente esercitato il riscatto dell’intera posizione previdenziale, sotto forma di capitale, di quanto maturato alla data del disinvestimento, non si realizza una sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato e, pertanto, tale reddito non può essere ricompreso tra le ”altre remunerazioni analoghe”. Gli importi in questione sono, invece, riconducibili alle ”altre remunerazioni analoghe” ai ”salari” e agli ”stipendi”.
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: definite le modalità operative
Con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definite i termini e le modalità operative per la comunicazione delle opzioni per il c.d. ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023 da parte dei contribuenti che decidono di rinnovare...

