L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 5 febbraio 2026 nella Causa C-873/24, propone di interpretare l’articolo 68, lettera 1), del regolamento (UE) n. 650/2012 nel senso che l’autorità competente non è tenuta a inserire nel certificato successorio europeo informazioni relative a beni immobili situati in un altro Stato membro quando la successione avviene a titolo universale. Tale esclusione vale anche se la normativa dello Stato membro in cui si trova l’immobile richiede specifici documenti per le iscrizioni nel registro immobiliare. La funzione del certificato, infatti, non implica un obbligo di dettagliare singoli beni in presenza di una successione universale, né può essere condizionata dalle regole nazionali sulla pubblicità immobiliare.
L’industrial accelerator act istituisce la low carbon label per i prodotti europei
È in arrivo l’industrial accelerator act, il nuovo regolamento UE che si prefigge di riportare la produzione manifatturiera europea ad almeno il 20% del valore aggiunto lordo entro il 2030. l’IAA dovrebbe istituire un'etichetta “low-carbon label” che aiuterebbe le...


