La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12 febbraio 2026 nella causa C‑313/24, interpreta l’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 stabilendo che il divieto di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di appalti pubblici con soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione di entità russe non si applica automaticamente quando l’impresa aggiudicataria è una società residente nell’UE con membri del consiglio di amministrazione di cittadinanza russa. L’aggiudicazione è ammessa se l’autorità nazionale, dopo un esame completo delle circostanze, verifica l’assenza di un rischio plausibile che i fondi dell’appalto siano dirottati verso l’economia russa e se risulta non dimostrato, o altamente improbabile, che l’amministratore russo eserciti un effettivo potere di controllo sulla società.
Stallo societario del CdM: quali sono le clausole statutarie per superarlo
Lo studio notarile n. 126/2025 recentemente approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato i risvolti degli stalli decisionali nell’organo amministrativo e le possibili clausole per la risoluzione degli stessi. La...


