La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12 febbraio 2026 nella causa C‑313/24, interpreta l’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 stabilendo che il divieto di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di appalti pubblici con soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione di entità russe non si applica automaticamente quando l’impresa aggiudicataria è una società residente nell’UE con membri del consiglio di amministrazione di cittadinanza russa. L’aggiudicazione è ammessa se l’autorità nazionale, dopo un esame completo delle circostanze, verifica l’assenza di un rischio plausibile che i fondi dell’appalto siano dirottati verso l’economia russa e se risulta non dimostrato, o altamente improbabile, che l’amministratore russo eserciti un effettivo potere di controllo sulla società.
Le nuove sanzioni del TUF: dal CDM via libera provvisorio al decreto legislativo
Con il decreto legislativo approvato in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri n. 163 del 26 febbraio 2026, la riforma del TUF introduce importanti novità nel sistema sanzionatorio: patteggiamento con riduzione della sanzione, applicazione del principio di...


