Con il pronto ordini n. 107 del 13 novembre 202, il CNDCEC ha chiarito che allorquando l’art. 9, co. 4 del Regolamento elettorale dispone che nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell’Albo lo fa limitatamente ed esclusivamente all’ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine debba garantire anche la rappresentanza degli Esperti Contabili, ossia quando, nello stabilire il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, individui anche un numero minimo di componenti del Consiglio da eleggere afferenti alla Sezione B “Esperti contabili”.
Registrazioni audio nel procedimento disciplinare: le modalità di acquisizione
In tema di registrazioni audio nel procedimento disciplinare, con il pronto ordini n. 47 del 2026, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulle modalità pratiche di acquisizione delle registrazioni audio ivi comprese le indicazioni sui formati di salvataggio e sulle...


