Dal 1° gennaio 2026, in caso di permuta di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi, la base imponibile IVA sarà costituita non più dal valore normale dei beni/servizi scambiati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. La norma viene così modificata dal Ddl di Bilancio 2026 (A.S. 1689), per adeguarla alla direttiva IVA.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


