Dal 1° gennaio 2026, in caso di permuta di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi, la base imponibile IVA sarà costituita non più dal valore normale dei beni/servizi scambiati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. La norma viene così modificata dal Ddl di Bilancio 2026 (A.S. 1689), per adeguarla alla direttiva IVA.
L’AI e il futuro del fisco al XIV Forum FISCALE di Wolters Kluwer
L’intelligenza artificiale può migliorare radicalmente l’efficienza e la qualità del lavoro in ambito tributario. Ma il suo valore dipende da come la usiamo, dallo strumento che scegliamo. Non è solo la tecnologia a fare la differenza, ma la nostra capacità di...


