Con la sentenza resa nella causa C436/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato come la nozione di «buono» non include l’assegnazione di punti da parte di un fornitore ai suoi clienti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, in forza del quale tali punti sono determinati in funzione dell’importo degli acquisti di beni e utilizzati da tali clienti per ottenere ulteriori beni offerti in vendita da tale fornitore in occasione di un nuovo acquisto presso quest’ultimo, dal momento che detti punti non contengono alcun obbligo per il fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni.
IVA sui transaction cost: da rivedere le modalità di recupero dell’imposta non detratta
Nella circolare n. 12 del 2026 Assonime ha analizzato gli ultimi sviluppi in tema di detraibilità dell’IVA sui transaction cost relativi a operazioni di MLBO e di recupero dell’imposta non detratta nelle annualità pregresse. Pur valutando positivamente l’apertura...


