Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove rispondano alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, comma 1, TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
Commercialisti: pagamento dei contributi minimi 2026 anche con Modello F24
Con una nota la Cassa Dottori Commercialisti ha ricordato che il 2 novembre 2026 scade il termine di pagamento della seconda rata dei contributi soggettivo e integrativo minimi 2026. A decorrere dai contributi relativi al 2026, Cassa Dottori Commercialisti ha messo a...


