Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove rispondano alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, comma 1, TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
Adeguamento dei compensi dei CTU: il plauso dei Commercialisti sulla sentenza del TAR Lazio
Con un comunicato stampa del 26 agosto 2026 il CNDCEC ha espresso apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio 14327/2026, pubblicata lo scorso 19 agosto, sull’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato, ancora sostanzialmente ancorati ai valori fissati...


