Con la sentenza del 1° agosto 2025 nelle cause riunite da C‑92/24 a C‑94/24, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 4 della direttiva Madre-Figlia (n. 2011/96/UE) si applica a qualsiasi imposta la cui base imponibile sia costituita, in tutto o in parte, da dividendi di fonte UE. La pronuncia riconosce quindi a banche e intermediari finanziari il diritto al rimborso dell’IRAP versata sui dividendi comunitari in misura eccedente il 5% e sollecita, per i dividendi di fonte interna, la rimessione alla Consulta della questione di legittimità della loro attuale imponibilità IRAP al 50%, in possibile contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost.
Personale assunto in Italia e impiegato all’estero: il costo è deducibile dall’IRAP
Con la risposta a interpello n. 95 del 1° aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile dedurre dalla base imponibile dell'IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato...


