Il Consiglio dei ministri del 9 marzo ha recepito in Italia la direttiva UE riguardante l’azione rappresentativa a tutela dei consumatori. L’azione rappresentativa si affianca alla class action, ma non è un’azione di classe. I ricorrenti agiscono anche senza mandato degli interessati effettivi, che possono beneficiare dei risultati dell’iniziativa giudiziaria. Modalità di avvio delle azioni inibitorie, favor processuale per il consumatore e ampia pubblicità delle azioni avviate determinano una connotazione prettamente “consumeristica” dell’azione rappresentativa. Per quali ragioni le imprese dovrebbero valutare con particolare attenzione questo tipo di iniziative a tutela dei consumatori, anche per evitare o prevenire potenziali danni alla continuità produttiva?
Pagamenti non autorizzati: banca obbligata al rimborso immediato, anche con negligenza grave
Nelle conclusioni del 5 marzo 2026 nella causa C-70/25, l’avvocato generale afferma che la banca deve sempre rimborsare immediatamente un’operazione di pagamento non autorizzata, anche quando ritiene che il cliente abbia agito con negligenza grave. L’unica eccezione...


