Con la risposta a interpello n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il ricorrente trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concessi in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR. Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
Concordato preventivo: quando emettere la nota di variazione
Con la risposta a interpello n. 234 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, per quanti decidano di attendere l'esito della procedura concorsuale non avvalendosi della facoltà di emettere la nota di variazione alla sua apertura la...