Con la risposta a interpello n. 91 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continua a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento, ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.
Società agricola: la determinazione del reddito imponibile su base catastale
Con la risposta a interpello n. 93 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguada la società agricola la volontà del legislatore è quella di escludere dall'ambito applicativo di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR unicamente le...


