Il giudicato penale dibattimentale assolutorio, ai sensi dell’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, ha effetto vincolante, sia per il giudice tributario, sia per l’Agenzia delle Entrate quanto all’esercizio della funzione impositiva. Dunque, in presenza d’identità dei fatti oggetto del processo penale e dell’atto impositivo, nessun margine valutativo residua in capo al giudice e all’Amministrazione finanziaria. Il giudicato penale assolutorio reso in esito a rito abbreviato costituisce, invece, nel processo tributario e rispetto all’esercizio della funzione impositiva, se reso ex 530, comma 1 c.p.c., prova presuntiva grave, precisa e concordante dell’insussistenza del presupposto impositivo imputato al contribuente, se reso ex art. 530, comma 2 c.p.p., evidenza dell’insussistenza di una prova univoca e circostanziata dell’infedeltà del soggetto passivo. Possono, il giudice e l’Amministrazione, sottrarsi alla valenza probatoria di tale giudicato solo se l’Ufficio abbia addotto, nella motivazione dell’atto, elementi istruttori ulteriori rispetto a quelli esaminati dal giudice penale, idonei ad elidere la valenza probatoria di quest’ultimo.
CCNL Terziario avanzato – ANPIT: acconti sui futuri aumenti contrattuali e una tantum I.v.c.
Per i dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, ANPIT, Unica, Ateca e Aifes con Cisal Terziario e l’assistenza di Cisal hanno concordato in data 25 maggio 2026 gli acconti su futuri aumenti contrattuali e un'una tantum a compensazione della mancata...