Come indica Assonime nella circolare n. 16 del 2026, per le operazioni permutative effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, risultano conformi alla normativa tanto i comportamenti di chi, tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026, ha individuato la base imponibile IVA nel valore risultante dal contratto (come previsto dalla nuova disciplina recata dal D.L. n. 38/2026) quanto i comportamenti di chi l’ha individuata sulla base dei costi sostenuti (disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2026). Per le operazioni effettuate a decorrere dal 24 maggio 2026 si applica, invece, la nuova disciplina del decreto fiscale. Più complesso è, invece, il regime delle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026.
Assoluzione penale in dibattimento o nel rito abbreviato: quale efficacia nel giudizio tributario?
Il giudicato penale dibattimentale assolutorio, ai sensi dell’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, ha effetto vincolante, sia per il giudice tributario, sia per l’Agenzia delle Entrate quanto all’esercizio della funzione impositiva. Dunque, in presenza d’identità dei fatti...


