Il giudicato penale dibattimentale assolutorio, ai sensi dell’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, ha effetto vincolante, sia per il giudice tributario, sia per l’Agenzia delle Entrate quanto all’esercizio della funzione impositiva. Dunque, in presenza d’identità dei fatti oggetto del processo penale e dell’atto impositivo, nessun margine valutativo residua in capo al giudice e all’Amministrazione finanziaria. Il giudicato penale assolutorio reso in esito a rito abbreviato costituisce, invece, nel processo tributario e rispetto all’esercizio della funzione impositiva, se reso ex 530, comma 1 c.p.c., prova presuntiva grave, precisa e concordante dell’insussistenza del presupposto impositivo imputato al contribuente, se reso ex art. 530, comma 2 c.p.p., evidenza dell’insussistenza di una prova univoca e circostanziata dell’infedeltà del soggetto passivo. Possono, il giudice e l’Amministrazione, sottrarsi alla valenza probatoria di tale giudicato solo se l’Ufficio abbia addotto, nella motivazione dell’atto, elementi istruttori ulteriori rispetto a quelli esaminati dal giudice penale, idonei ad elidere la valenza probatoria di quest’ultimo.
730 precompilato e conguaglio: cosa fare in caso di diniego del sostituto d’imposta?
La guida “La dichiarazione precompilata 2026” pubblicata dall’Agenzia delle entrate disciplina la sorte del modello 730 quando il sostituto d’imposta comunica l’avviso di diniego a effettuare il conguaglio. Il contribuente riceve un’e-mail e un avviso nell’area...


