Assoluzione penale in dibattimento o nel rito abbreviato: quale efficacia nel giudizio tributario?

da | 22 Giu 2026 | Senza categoria

Il giudicato penale dibattimentale assolutorio, ai sensi dell’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, ha effetto vincolante, sia per il giudice tributario, sia per l’Agenzia delle Entrate quanto all’esercizio della funzione impositiva. Dunque, in presenza d’identità dei fatti oggetto del processo penale e dell’atto impositivo, nessun margine valutativo residua in capo al giudice e all’Amministrazione finanziaria. Il giudicato penale assolutorio reso in esito a rito abbreviato costituisce, invece, nel processo tributario e rispetto all’esercizio della funzione impositiva, se reso ex 530, comma 1 c.p.c., prova presuntiva grave, precisa e concordante dell’insussistenza del presupposto impositivo imputato al contribuente, se reso ex art. 530, comma 2 c.p.p., evidenza dell’insussistenza di una prova univoca e circostanziata dell’infedeltà del soggetto passivo. Possono, il giudice e l’Amministrazione, sottrarsi alla valenza probatoria di tale giudicato solo se l’Ufficio abbia addotto, nella motivazione dell’atto, elementi istruttori ulteriori rispetto a quelli esaminati dal giudice penale, idonei ad elidere la valenza probatoria di quest’ultimo.

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