Con le conclusioni del 10 luglio 2025 nelle cause riunite C-379/24 e C-380/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che l’art. 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione delle prestazioni di servizi fornite da un’associazione ai suoi membri a fronte dell’esatto rimborso della parte di spese riguarda i servizi utilizzati dai membri, nell’ambito della loro attività esente, come prestazioni a monte e generalmente acquisiti per l’esercizio dell’attività esente poiché essi sono necessari per l’esercizio della stessa.
Bonus edilizi: trasmissione delle spese 2025 a doppio binario
Chi ha effettuato lavori edilizi che rientrano nelle detrazioni da indicare in dichiarazione dei redditi, è tenuto all’invio di alcuni dati all’Agenzia delle Entrate per permettere a quest’ultima di approntare la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi...


