Spetta agli Ordini verificare che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP. Lo ha evidenziato il CNDCEC con dei pronto ordini del 21 novembre 2022. Nell’impossibilità di verificare i contenuti dello statuto dell’associazione, occorre evidenziare che l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe a essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti.
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: definite le modalità operative
Con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definite i termini e le modalità operative per la comunicazione delle opzioni per il c.d. ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023 da parte dei contribuenti che decidono di rinnovare...

