Spetta agli Ordini verificare che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP. Lo ha evidenziato il CNDCEC con dei pronto ordini del 21 novembre 2022. Nell’impossibilità di verificare i contenuti dello statuto dell’associazione, occorre evidenziare che l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe a essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


