Spetta agli Ordini verificare che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP. Lo ha evidenziato il CNDCEC con dei pronto ordini del 21 novembre 2022. Nell’impossibilità di verificare i contenuti dello statuto dell’associazione, occorre evidenziare che l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe a essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


