Spetta agli Ordini verificare che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP. Lo ha evidenziato il CNDCEC con dei pronto ordini del 21 novembre 2022. Nell’impossibilità di verificare i contenuti dello statuto dell’associazione, occorre evidenziare che l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe a essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...