Spetta agli Ordini verificare che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP. Lo ha evidenziato il CNDCEC con dei pronto ordini del 21 novembre 2022. Nell’impossibilità di verificare i contenuti dello statuto dell’associazione, occorre evidenziare che l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe a essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


