Con la risposta a interpello di consulenza giuridica n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tenuto conto che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.
Riscossione dei tributi locali con società private: per la Corte Costituzionale è ammissibile l’intervento dell’ente locale
Con l’ordinanza n. 8 del 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili gli interventi spiegati dal Comune, che non è parte dei giudizi principali, ma che è interessato all’applicazione della disposizione censurata in tali giudizi, attinente ai requisiti di...


