Con la risposta a interpello n. 249 del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) non può essere ricondotto alla categoria dei “contributi assistenziali”, laddove non si riscontri alcuna finalità di “solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei “contributi previdenziali”. Pertanto, non si applica la deroga prevista dall’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR per i “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


