Con la risposta a interpello n. 249 del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) non può essere ricondotto alla categoria dei “contributi assistenziali”, laddove non si riscontri alcuna finalità di “solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei “contributi previdenziali”. Pertanto, non si applica la deroga prevista dall’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR per i “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.
TFC: semplificata la procedura di iscrizione
Con un’informativa del 18 settembre 2025, il CNDCEC ha reso noto che nella seduta del 17 settembre 2025, ravvisata la necessità di semplificare la procedura di iscrizione, il CNDCEC ha approvato le modifiche al Regolamento recante disposizioni sul funzionamento...