Il regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti non prevede l’obbligo, per gli iscritti all’Albo, di maturare tre crediti formativi annuali specifici in materia di antiriciclaggio. L’informativa n. 183 del CNDCEC chiarisce che, per l’assolvimento dell’obbligo di formazione, l’iscritto è tenuto a conseguire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione e le pari opportunità (CFP obbligatori). Pertanto, per il conseguimento dei 9 crediti nelle materie obbligatorie, l’iscritto può scegliere liberamente tra le diverse materie indicate, inclusa quella dell’antiriciclaggio.
ISA 2026, quali sono i criteri di accesso al regime premiale
L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento del 22 aprile 2026, i livelli di affidabilità fiscale per i quali, a partire dal periodo d’imposta 2025, sono riconosciuti i benefici premiali ISA. Il documento contiene i criteri di accesso al regime premiale...

