Il regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti non prevede l’obbligo, per gli iscritti all’Albo, di maturare tre crediti formativi annuali specifici in materia di antiriciclaggio. L’informativa n. 183 del CNDCEC chiarisce che, per l’assolvimento dell’obbligo di formazione, l’iscritto è tenuto a conseguire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione e le pari opportunità (CFP obbligatori). Pertanto, per il conseguimento dei 9 crediti nelle materie obbligatorie, l’iscritto può scegliere liberamente tra le diverse materie indicate, inclusa quella dell’antiriciclaggio.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


