Dopo che il sostituto d’imposta ha erogato le somme a titolo di incentivo all’esodo, effettuando le ritenute applicando la tassazione separata, il dipendente predispone istanza di rimborso richiedendo all’Agenzia delle Entrate di riconoscere, in sede di riliquidazione delle imposte, che tale ammontare concorra alla formazione del reddito annuale secondo tassazione ordinaria e di rideterminare quanto dovuto/spettante (a titolo di rimborso) tenendo conto del regime di tassazione agevolata per lavoratori impatriati in quanto più favorevole. Questo approccio consente al sostituto d’imposta di adempiere correttamente agli obblighi di effettuazione delle ritenute con applicazione della tassazione separata (così evitando ogni possibile contestazione con le Entrate) e al dipendente di ottenere, seppur in maniera differita, la tassazione ordinaria con regime impatriati, più favorevole.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

