Dopo che il sostituto d’imposta ha erogato le somme a titolo di incentivo all’esodo, effettuando le ritenute applicando la tassazione separata, il dipendente predispone istanza di rimborso richiedendo all’Agenzia delle Entrate di riconoscere, in sede di riliquidazione delle imposte, che tale ammontare concorra alla formazione del reddito annuale secondo tassazione ordinaria e di rideterminare quanto dovuto/spettante (a titolo di rimborso) tenendo conto del regime di tassazione agevolata per lavoratori impatriati in quanto più favorevole. Questo approccio consente al sostituto d’imposta di adempiere correttamente agli obblighi di effettuazione delle ritenute con applicazione della tassazione separata (così evitando ogni possibile contestazione con le Entrate) e al dipendente di ottenere, seppur in maniera differita, la tassazione ordinaria con regime impatriati, più favorevole.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


