Con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si ravvisa in capo ai laboratori ufficiali il presupposto soggettivo IVA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 13 della direttiva IVA, con conseguente esclusione dal tributo degli importi versati a copertura dei costi sostenuti dagli stessi nello svolgimento dell’attività di analisi di laboratorio.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


