L’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente a servizi intesi alla ristrutturazione e alla riparazione di abitazioni private che, al momento dell’esecuzione di siffatti interventi, vengono utilizzate come abitazioni private. Ricorre un uso come abitazione privata anche se il destinatario della prestazione abbia lasciato l’immobile ad un terzo come abitazione. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta non è tuttavia necessario che l’abitazione sia abitata durante l’esecuzione della prestazione. E’ la risposta del 7 settembre 2023 che l’Avvocato Generale suggerisce alla Corte di Giustizia UE nella causa n. C-433/22.
Riduzione dei termini di accertamento: incertezze sulla cumulabilità dei differenti regimi premiali
Allo stato attuale, diverse disposizioni consentono ai contribuenti, in presenza dei relativi requisiti e/o nel caso in cui adempiano alle rispettive previsioni di legge, di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento. La compresenza di queste misure...


