In tema di agevolazione ”prima casa”, con la risposta a interpello n. 297 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile una ”estensione simmetrica del termine” (di due anni) previsto per la vendita postuma dell’abitazione agevolata preposseduta ex comma 4bis, della Nota IIbis, alle ipotesi di riacquisto previste dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini dell’attribuzione di un credito d’imposta.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


