In tema di agevolazione prima casa, con la risposta a interpello n. 314 del 17 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non è soddisfatto il requisito del riacquisto di altro immobile entro un anno dalla vendita del primo, nel caso in cui, per il riacquisto della ”prima casa”, venga stipulato, entro l’anno dalla vendita del primo, un contratto preliminare, in quanto questa fattispecie negoziale non produce l’effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo. In tal caso, quindi, si verifica la decadenza dal beneficio fruito per il primo acquisto e, conseguentemente, non si potrà beneficiare del credito d’imposta.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


