Con le conclusioni rese nella causa C‑603/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la rettifica degli utili effettuata mediante un prezzo di acquisto previsto proprio a tal fine e concordato in modo variabile, che si riferisce a una cessione concreta di beni, costituisce una riduzione della base imponibile o un’ulteriore parte della base imponibile, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, della cessione effettuata. Poiché la modifica della base imponibile di una cessione riguarda unicamente la controprestazione (il corrispettivo), essa non può costituire di per sé una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.
CPB: la determinazione degli acconti
Con delle FAQ di giugno 2026 in tema di Concordato Preventivo Biennale (CPB) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i soggetti che hanno aderito al CPB non si applicano criteri diversi di determinazione degli acconti, la normativa specifica che occorre fare...


