Con la risposta n. 3 del 13 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno Studio professionale riconosce ad un socio uscente un indennizzo per l’attività svolta sia da registrare solo in caso d’uso così come disciplinato dall’articolo 6 del TUR con l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3 per cento. Si precisa, altresì, che tale tassazione trova applicazione anche nel caso di registrazione volontaria dell’accordo patrimoniale in parola, così come previsto dall’articolo 8 del TUR.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


