Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 551 dell’11 settembre 2026, evidenzia il rilievo di tre recenti sentenze della Cassazione (nn. 22791, 24861 e 24862/2026), che rafforzano e chiariscono i poteri dell’Autorità in materia di provvedimenti correttivi e sanzionatori. Le pronunce precisano che il termine di 120 giorni previsto dalla disciplina privacy riguarda la notifica della contestazione e decorre dal definitivo accertamento della violazione, non dalla sua semplice conoscenza. La Corte conferma inoltre l’autonomia tra procedimento di reclamo e procedimento sanzionatorio, escludendo che il superamento dei termini per la decisione sul reclamo comporti la decadenza del potere sanzionatorio del Garante. Prima dell’accertamento definitivo, l’Autorità può svolgere attività istruttorie senza un termine perentorio, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza. Resta ferma la prescrizione quinquennale dalla commissione della violazione.
European Innovation Act: come le nuove regole UE valorizzano brevetti, proprietà intellettuale e R&S
La Commissione europea ha presentato il 9 settembre 2026 la proposta di European Innovation Act, il nuovo regolamento destinato a rafforzare l’ecosistema europeo dell’innovazione e a facilitare la crescita delle imprese innovative nel mercato unico. La proposta...


