La prestazione pensionistica minima garantita ai lavoratori con periodi assicurativi maturati in più Stati membri non può essere inferiore a quella riconosciuta, a parità di situazione personale e di carriera assicurativa, a chi ha lavorato esclusivamente nello Stato di residenza. È quanto sostiene l’Avvocata generale della Corte di giustizia UE nelle conclusioni relative alla causa C-397/25. Ai fini dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004, possono inoltre costituire «prestazioni minime» anche i limiti pensionistici nazionali che assicurano un trattamento superiore a quello risultante dai soli periodi contributivi, indipendentemente dal fatto che siano espressione di solidarietà sociale e che il loro importo vari in funzione delle caratteristiche dell’assicurato. Una soglia più bassa riservata alle carriere transfrontaliere contrasterebbe, secondo l’Avvocata generale, con le regole UE sul coordinamento previdenziale, sulla totalizzazione dei periodi e sulla parità di trattamento.
Bonus assunzioni 2026: ultima chiamata a settembre per recuperare gli arretrati
Ultimo mese utile per recuperare gli arretrati dei bonus assunzioni 2026, per giovani under 35, donne e nelle ZES, secondo le finestre operative indicate dall’INPS. Per gli incentivi ammessi al recupero nei flussi di competenza luglio, agosto e settembre, le aziende...


