Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, ovunque siano situati nel mondo (principio della world-wide taxation); qualora, invece, il disponente non sia residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti trasferiti al beneficiario esistenti nel territorio dello Stato. I criteri di territorialità dell’imposta di donazione/successione, dunque, vengono ancorati alla residenza fiscale del disponente al momento della separazione patrimoniale: se tale residenza è in Italia, è dovuta l’imposta italiana in relazione a tutti i beni, anche quelli situati all’estero, trasferiti ai beneficiari, anche se non residenti. Come interagisce la nuova disciplina sull’imposta di donazione nei trust a seguito di riqualificazione della residenza del disponente e/o del trust estero come interposto?
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


