Nelle conclusioni del 3 settembre 2026 nella causa C‑661/24, l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, afferma che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48, letti alla luce del principio di effettività, impediscono agli Stati membri di adottare normative che non consentano al giudice dell’esecuzione di verificare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore. Tale controllo deve poter essere svolto anche quando il giudice di cognizione, pur avendone il potere, non lo abbia esercitato. L’avvocato generale evidenzia che la normativa slovacca, che vincola rigidamente il giudice dell’esecuzione al titolo esecutivo, priva il consumatore di una tutela effettiva, soprattutto quando non ha partecipato al giudizio precedente. Poiché l’inerzia processuale non può essere interpretata come rinuncia ai diritti UE, il giudice dell’esecuzione deve poter intervenire per garantire l’applicazione delle sanzioni nazionali in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

