Nelle conclusioni del 3 settembre 2026 nella causa C‑661/24, l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, afferma che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48, letti alla luce del principio di effettività, impediscono agli Stati membri di adottare normative che non consentano al giudice dell’esecuzione di verificare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore. Tale controllo deve poter essere svolto anche quando il giudice di cognizione, pur avendone il potere, non lo abbia esercitato. L’avvocato generale evidenzia che la normativa slovacca, che vincola rigidamente il giudice dell’esecuzione al titolo esecutivo, priva il consumatore di una tutela effettiva, soprattutto quando non ha partecipato al giudizio precedente. Poiché l’inerzia processuale non può essere interpretata come rinuncia ai diritti UE, il giudice dell’esecuzione deve poter intervenire per garantire l’applicazione delle sanzioni nazionali in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio.
Comunicazioni elettroniche: i criteri UE per valutare le norme sulla conservazione dei dati
Nelle conclusioni del 3 settembre 2026, nella causa C‑661/24, l’avvocato generale chiarisce i criteri per valutare la compatibilità delle normative nazionali sulla conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche con il diritto dell’Unione. Ricorda che la...


