Con la sentenza del 3 settembre 2026 alla causa c-60/25 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico non comporta la nullità automatica delle clausole che rinviano all’Euribor nei contratti di mutuo e che il giudice nazionale deve considerarla solo entro i confini dell’infrazione accertata. Se la clausola non è parte dell’intesa e il contratto non è stato stipulato per darle attuazione, non può essere dichiarata invalida sulla base della decisione antitrust.
Mercato della Capacità: approvate le modifiche alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il decreto n. 327 del 16 ottobre 2026 che approva le modifiche alle Disposizioni Tecniche di Funzionamento del Mercato della Capacità, proposte da Terna sulla base...


