Con la risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio nell’ipotesi di donazione di quote sociali e azioni, i donatari sono chiamati a rendere, contestualmente alla stipula dell’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo, senza alcun obbligo di mantenere la titolarità (rectius, divieto di cessione) di tutte le partecipazioni acquisite (sia uno actu, che a seguito di successiva integrazione) e per le quali si sia beneficiato dell’esenzione, purché i beneficiari anche all’esito di eventuali cessioni delle partecipazioni ricevute in donazione, conservino il controllo ”acquisito” o ”integrato” nell’azienda di famiglia.
Passaggi generazionali di partecipazioni: il vincolo quinquennale tra titolarità delle quote e controllo
Con la risposta a interpello n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione...


