Il 31 luglio 2026 scade la prima o unica rata della rottamazione quinquies. Al pagamento in unica soluzione si applica la tolleranza di 5 giorni, con possibilità di eseguire il versamento fino al 5 agosto, ma il maggior termine non trova applicazione in caso di opzione per il piano rateale. In quest’ultimo caso, infatti, l’omesso versamento della prima rata da parte del rateizzante non determina la decadenza, che l’art. 1, comma 95, legge n. 199/2025 subordina all’inadempimento di due rate. Il versamento tardivo eseguito viene però imputato alla rata scaduta più risalente, con la conseguenza che l’arretrato non si estingue ma si trasferisce alle scadenze seguenti. La regolarizzazione presuppone il pagamento, a una qualsiasi scadenza, dell’importo di due rate.
Obbligazioni in forma digitale: l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi
Con la risposta a interpello n. 170 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti...


