Con la decisione dell’8 luglio 2026, causa C‑381/25, il Tribunale UE ha stabilito che il beneficio dell’esenzione dall’accisa armonizzata non può essere negato a un soggetto passivo che fabbrica prodotti non destinati al consumo umano contenenti alcol etilico soggetto ad accisa, quali i diluenti, con la sola motivazione che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali prodotti erano utilizzati per il consumo umano.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


