Con la risposta a consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che Sia con riferimento ai crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA maturati ai sensi dell’articolo 44bis del d.l. n. 34 del 2019, sia per quelli soggetti alle previsioni di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del d.l. n. 225 del 2010, non è possibile invocare la cessione ex articolo 1260 c.c., secondo cui «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Merci originarie degli Stati Uniti d’America: adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni
Sulla GUUE del 30 giugno 2026 sono stati pubblicati il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2026/1422 del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 riguardante le regole procedurali relative alla prova di origine non...


