La sentenza della Corte di giustizia UE del 25 giugno 2026 nella causa C‑14/25, chiarisce l’interpretazione degli articoli 21, par. 2, e 25 del regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo (TEE). La Corte afferma che il giudice dello Stato membro dell’esecuzione non può riesaminare nel merito la certificazione come TEE rilasciata dall’autorità dello Stato d’origine, neppure quando tale certificazione sia stata concessa in violazione dell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento, come nel caso di un atto pubblico redatto prima del 21 gennaio 2005. Pur riconoscendo che una simile certificazione costituisce un errore evidente, la Corte precisa che solo lo Stato d’origine può revocare il certificato ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. b). Il giudice dell’esecuzione può unicamente sospendere o limitare l’esecuzione.
Come cambia il ruolo degli identificatori di prodotto nelle piccole spedizioni
Il regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio elimina la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, modificando il regolamento (CE) n. 1186/2009. La misura, applicabile dal 1° luglio 2026, interviene nel...


