Le imprese appartenenti al medesimo gruppo, che si trovino in stato di crisi o di insolvenza, possono formulare una proposta transattiva unitaria, avente ad oggetto il pagamento, anche parziale e/o dilazionato, dei crediti tributari e contributivi, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Si tratta della transazione fiscale di gruppo: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate (in consultazione fino al 20 maggio 2026) fornisce un primo inquadramento sistematico dell’istituto, chiarendo che la possibilità di ricorrere a un accordo transattivo unitario deve ritenersi estensibile anche alle ipotesi di composizione negoziata della crisi di gruppo, in coerenza con le finalità di semplificazione procedurale e coordinamento delle posizioni debitorie infragruppo.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

