Con sentenza resa nella causa T-150/25 in data 13 maggio 2026, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una disposizione nazionale secondo cui la decisione di un’autorità giudiziaria investita di un ricorso proposto in conformità all’articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, avverso una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti retroagisce alla data di rilascio di tale decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti da parte delle autorità doganali.
Scambio di informazioni sui conti finanziari: quali sono le giurisdizioni oggetto di comunicazione
Con provvedimento del 12 maggio 2026, in corso di pubblicazione in G.U., il Ministero dell’Economia e delle finanze ha modificato gli allegati C e D al D.M. 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva n. 2014/107/UE, in...


