Il Regolamento (UE) 2026/687, pubblicato nella GUUE del 19 marzo 2026, disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali previste dagli accordi UE‑Mercosur per i prodotti agricoli. La misura di salvaguardia può essere adottata quando le importazioni da paesi interessati aumentano in modo significativo, arrecando o minacciando di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, e tale incremento sia riconducibile agli impegni tariffari assunti nell’accordo. Le misure possono consistere nella sospensione delle riduzioni daziarie o nell’aumento dei dazi entro limiti prestabiliti. La Commissione è tenuta a monitorare costantemente i prodotti sensibili, valutando l’impatto delle importazioni e cooperando con Stati membri e industria. Deve inoltre avviare un’inchiesta quando emergono prove prima facie di pregiudizio e può introdurre misure di vigilanza preventive di durata limitata.
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