Il Regolamento (UE) 2026/687, pubblicato nella GUUE del 19 marzo 2026, disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali previste dagli accordi UE‑Mercosur per i prodotti agricoli. La misura di salvaguardia può essere adottata quando le importazioni da paesi interessati aumentano in modo significativo, arrecando o minacciando di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, e tale incremento sia riconducibile agli impegni tariffari assunti nell’accordo. Le misure possono consistere nella sospensione delle riduzioni daziarie o nell’aumento dei dazi entro limiti prestabiliti. La Commissione è tenuta a monitorare costantemente i prodotti sensibili, valutando l’impatto delle importazioni e cooperando con Stati membri e industria. Deve inoltre avviare un’inchiesta quando emergono prove prima facie di pregiudizio e può introdurre misure di vigilanza preventive di durata limitata.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


