Dopo la pronuncia Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri, che aveva già censurato l’inadeguatezza delle garanzie procedurali previste dalla legislazione italiana per gli accessi e le ispezioni presso locali commerciali, la CEDU estende tali rilievi critici anche alle situazioni in cui la sede legale di una società coincide con l’abitazione privata del suo rappresentante legale. La sentenza Edilsud e Ferreri evidenzia come l’assenza di un obbligo di motivazione dell’autorizzazione del PM e la mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo costituiscano lacune ancora più gravi quando l’interferenza riguarda spazi abitativi privati. Le implicazioni di questa giurisprudenza sono significative e richiedono un intervento legislativo organico che adegui il sistema italiano agli standard convenzionali, introducendo garanzie procedurali rafforzate per tutte le misure invasive adottate a fini di accertamento fiscale.
Saldo IVA da versare entro il 16 marzo 2026
L’IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2025, deve essere versata entro il 16 marzo 2026, ma è ammessa la rateizzazione con una maggiorazione a titolo di interessi dello 0,33% mensile, oppure il differimento del versamento al 30 giugno o...


