Con il Pronto Ordini n. 128/2025 del 9 marzo 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti sugli obblighi formativi necessari per l’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi previsto dall’art. 356 CCII. Il Consiglio ribadisce che la formazione iniziale non può essere frammentata: le 40 ore richieste devono essere conseguite tramite un unico corso di perfezionamento, erogato da un’Università o da enti convenzionati con essa e conforme alle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura del 2023. Il corso deve essere completato prima della domanda e documentato con certificazione idonea. Diversamente, l’aggiornamento biennale di 18 ore può essere assolto sommando più corsi o convegni. Il Consiglio ha inoltre chiarito i criteri di equipollenza, stabilendo che i corsi riconosciuti come tali devono avere una durata minima di 6 ore.
Innovazione: le proposte per una nuova legge Europea
La Commissione europea ha presentato la proposta di una nuova Legge europea sull’innovazione, destinata a rafforzare la competitività, la prosperità e la sovranità tecnologica dell’UE. L’iniziativa punta a rimuovere due principali ostacoli alla crescita delle imprese...


