Con il Pronto Ordini n. 128/2025 del 9 marzo 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti sugli obblighi formativi necessari per l’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi previsto dall’art. 356 CCII. Il Consiglio ribadisce che la formazione iniziale non può essere frammentata: le 40 ore richieste devono essere conseguite tramite un unico corso di perfezionamento, erogato da un’Università o da enti convenzionati con essa e conforme alle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura del 2023. Il corso deve essere completato prima della domanda e documentato con certificazione idonea. Diversamente, l’aggiornamento biennale di 18 ore può essere assolto sommando più corsi o convegni. Il Consiglio ha inoltre chiarito i criteri di equipollenza, stabilendo che i corsi riconosciuti come tali devono avere una durata minima di 6 ore.
Come cambiano il diritto di recesso dei soci e lo statuto con la riforma del TUF 2026
La riforma del TUF attuata dal D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le...


