Con un pronto ordini del 4 marzo 2026 il CNDCEC ha chiarito che la registrazione audio effettuata dall’esponente costituisce prova documentale, utilizzabile nell’ambito del procedimento disciplinare, purché finalizzata alla tutela di un diritto e nei limiti indicati nella giurisprudenza assicurando, ai fini di tutela della privacy, il rispetto del principio di non eccedenza in riferimento ai dati trattati (anche in termini di conservazione degli stessi).
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


