Con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia. In conclusione, la Capital Tax non può essere accreditata in diminuzione dell’imposta eventualmente dovuta per l’effetto dell’applicazione dell’art. 167 del TUIR.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


