Con la sentenza resa nella causa C828/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che essa consente allo Stato membro d’origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva, un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere.
IVA ridotta per l’alloggio di alberghi: i chiarimenti sull’applicazione
Con la sentenza resa nella causa C409/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato come sia ammissible una normativa nazionale che consenta di escludere dall’ambito di applicazione dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto ridotta applicabile ai servizi di...


