Detrazione IVA consentita anche per fatture ricevute nell’anno successivo

da | 12 Feb 2026 | Ipsoa - Fisco

Nella sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito che è in contrasto con la direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

Altre news da questa categoria

Adesione al CPB anche per ISA DG69U

Adesione al CPB anche per ISA DG69U

Con la risposta a interpello n. 38 del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024, di approvazione ­ tra l'altro ­ dell'ISA DG69U, all'articolo 3, comma 2, prevede che per gli indici...