A due anni dall’intervenuta “generalizzazione” del contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente è possibile interrogarsi sugli effetti, oramai definitivi, della scelta legislativa. Le esperienze applicative restituiscono una realtà fortemente problematica, che, a ben vedere, è l’inevitabile conseguenza della funzionalizzazione dell’istituto al raggiungimento di accordi che consentano di deflazionare il contenzioso tributario: farraginosità del procedimento, dilatazione degli imponibili emergenti dalla fase istruttoria, spinta, tutt’altro che gentile, all’anticipazione della difesa e all’accettazione di proposte definitorie che, considerando i rischi che si corrono nelle successive fasi procedimentali/processuali, diventano, quand’anche infondate, difficili da rifiutare. È questo quanto era lecito attendersi dalla riforma fiscale?
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


