A due anni dall’intervenuta “generalizzazione” del contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente è possibile interrogarsi sugli effetti, oramai definitivi, della scelta legislativa. Le esperienze applicative restituiscono una realtà fortemente problematica, che, a ben vedere, è l’inevitabile conseguenza della funzionalizzazione dell’istituto al raggiungimento di accordi che consentano di deflazionare il contenzioso tributario: farraginosità del procedimento, dilatazione degli imponibili emergenti dalla fase istruttoria, spinta, tutt’altro che gentile, all’anticipazione della difesa e all’accettazione di proposte definitorie che, considerando i rischi che si corrono nelle successive fasi procedimentali/processuali, diventano, quand’anche infondate, difficili da rifiutare. È questo quanto era lecito attendersi dalla riforma fiscale?
Fiscalità d’impresa USA: interessi passivi tra deducibilità, limiti e solidità patrimoniale
Dal 2022 al 2024, le imprese statunitensi hanno subito una stretta significativa sulla deducibilità degli interessi passivi per via della riduzione della base di calcolo dall'EBITDA all'EBIT, penalizzando in particolare i settori ad alta intensità di capitale. Dal...


