Il D.Lgs. n. 186/2025 ha escluso dal perimetro applicativo dell’esenzione IVA le imprese sociali costituite sotto forma di società. Le imprese sociali costituite in altro modo (molte, ad esempio, sono fondazioni) possono invece fatturare le prestazioni dei numeri 15, 19, 20 e 27-ter, dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 in regime di esenzione, senza possibilità di optare per l’imponibilità con l’aliquota del 5%.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


