L’agevolazione contenuta nell’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 consente la cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a talune componenti legate alla cessione di crediti verso debitori inadempienti. Per espressa disposizione normativa, tali crediti d’imposta possono essere ceduti a soggetti terzi o a soggetti infragruppo. Con la risposta a interpello n. 259 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i crediti ceduti possono essere solo monetizzati e non usati in compensazione: con tale chiarimento (confermato da ultimo con la risoluzione n. 73/E del 2025) si può ritenere superata la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


